Chi può fare domanda di mobilità volontaria (trasferimento)?
Può presentare domanda il personale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunto prima dell'entrata in vigore della L. 124/99.
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore della L. 124/99, a partire dalla data di decorrenza giuridica della nomina, non può presentare per 2 anni domanda di mobilità provinciale e per 3 anni domanda di mobilità interprovinciale.
Sono esclusi dal suddetto blocco:
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2009/10 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2007 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2006 o precedente, con le due eccezioni sopra riportate.
Di seguito l'art. 2 del CCNI sottoscritto il 12.2.2009 che individua i destinatari della mobilità volontaria e d'ufficio.
Sono riportati anche i punti I), III), e V) dell'art.7 del medesimo CCNI (beneficiari di precedenze che possono comunque partecipare alle operazioni di mobilità in deroga ai limiti di 2 e 3 anni imposti dal contratto).
ART. 2 - mobilita’ territoriale a domanda e d’ufficio – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale
docente, educativo assunto dopo l’entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale
o successiva all’1/9/1999 – con esclusione del personale di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III)
e V) del presente Contratto – non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un
triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare
al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla
decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per
l’a.s. 2009/10 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica
1/9/2007 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica
1/9/2006 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo
indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della
provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto)
contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia,
partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo
C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il
quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno tre anni, nelle scuole a
carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5
del 7 agosto 2006. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la
titolarità della sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto
tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede
definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda
fase del movimento ( articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al
personale titolare nella provincia.
3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,
soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati
nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a
partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non
ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di
titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al
trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di
individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e
l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente
contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE comuni
1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n.120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
III) PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabili in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell’assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza (a mero titolo esemplificativo, si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza). La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l’unico a convivere con il soggetto disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.
Il
personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia
della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la
provincia o diocesi per gli insegnanti di
religione cattolica che comprende il comune ove lo stesso risulti domiciliato con il
soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima
preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con
più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del
predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più
istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, limitatamente ai comuni con più
distretti a condizione che venga richiesta come prima preferenza una scuola
ubicata nel distretto di residenza dell’assistito diverso da quello di
titolarità.
L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo
allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata
indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non
comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in
considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto.
É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La
particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere
carattere permanente.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età
inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente
ai minorenni, le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere
permanente della situazione di handicap.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art.33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.