PREMESSA
Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno. Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001. La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL
PRESENTE CONTRATTO
(Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2006/2009 e
per il biennio economico 2006/2007, si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l’11 giugno
2007. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/20012. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall’art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la 7 relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993. (cfr. nota n.3).
7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n.354/1997.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
(Art. 2 del
C.C.N.L. del 1999)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge in ambito territoriale nazionale,
regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le
materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della
concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l'istituzione di
commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate
nell'articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
(art.4 del CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato:
A) MOBILITA’:
B) FORMAZIONE: obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonchè delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione.
C) Criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni
previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr.nota
n.2). La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.165/2001 (cfr. nota
n.2).
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della
vigente disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
(Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'articolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e
piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
b)
criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il
personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività
scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione
del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia
qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
atto;
h) andamento generale della mobilità;
i) esiti dei monitoraggi effettuati dall’Amministrazione.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse saranno dalle Parti medesime sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo
avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo
debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per
le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi
congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel
quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e
fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni
dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa.
6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 45 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL 15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente
interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III - A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-19986sulla costituzione della RSU.
2. Il MPI può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
ART. 8 - ASSEMBLEE
(art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti
o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali7;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità
dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto
1998 (cfr. nota n. 6);
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7).
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e
l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai
soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta,
fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni
educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta,
all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le
eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine
del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi
sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o -
nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al
presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto
termine di quarantotto ore.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le
attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui
docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie
interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore
coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare
servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la
partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota
e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6) e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.