7 CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO 9 agosto 2000
PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 -
2001
A seguito del parere favorevole espresso in
data 20 luglio 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul
testo dell'accordo relativo al contratto collettivo quadro la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti
nel biennio 2000 – 2001 nonché della positiva certificazione della Corte dei
Conti, in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN
:
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI
componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo
Dell'Aringa: Firmato
e le
seguenti Confederazioni sindacali:
CISL Firmato
CGIL Firmato
UIL Firmato
CONFSAL Firmato
CISAL Firmato
RDB CUB Non Firmato
Nel corso della riunione – avvenuta alle ore
10,30 le parti suddette prendono atto che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 6, la UIL ha
comunicato che le proprie organizzazioni di categoria già UIL – enti locali ed
UIL sanità, unificandosi hanno cambiato nei suddetti comparti la loro
denominazione in "UIL FLP" ;
(ERRATA CORRIGE: per
errore materiale è stato scritto UIL FLP anzichè UIL FPL. Leggasi UIL FPL.)
- la tavola 9 va corretta in quanto la GILDA
– UNAMS è una federazione e non una confederazione ed i distacchi di pertinenza
vanno riportati nella tavola 6, con conseguente modifica dei totali delle due
tavole;
- all'art. 6, comma 5 dopo le parole
"lett. c)" vanno aggiunte le parole "CCNQ 7 agosto 1998"
Al termine dei lavori le parti sottoscrivono
il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi
alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 –
2001 nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI
COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001
ART. 1
Campo
di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4
novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in
servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2,
dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione
collettiva.
2. Con il presente contratto le parti,
prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui
all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei
distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
3. Nel presente contratto la dizione
"comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è
semplificata in "comparti". Il decreto legislativo "3 febbraio
1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi
citati al comma 1 è indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo unificato
di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del
personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dal relativo accordo
collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono
indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione
"accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi
, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato
contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come
CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le
organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art.
47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono quelle
risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nel testo del presente
contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali
rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì,
ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative
aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel
loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative
ad esse aderenti.
6. Con il termine "amministrazione"
sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque
denominate.
Distacchi,
permessi ed aspettative sindacali
ART. 2
Ripartizione
del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali ,
per la durata del presente contratto, è pari a n. 2460 e costituisce il limite
massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali
di cui all'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il
contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo
la tabella allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le
modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al
comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la
precisazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998, per
garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni
Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le
confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla
confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7
agosto 1998.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il
secondo biennio economico di contrattazione - 2000 - 2001 sono rappresentative
nei comparti ai sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali
indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al successivo
accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 – 2005 –
primo biennio economico 2002 – 2003.
4. Nel comparto ministeri ove i dati
associativi ed elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora
certificati si provvederà a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai
sensi della tabella allegato 1, con successivo accordo.
Art. 3
Contingente
dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo
dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7
agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
2. I permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione di tutti i comparti escluso quello della scuola, pari a 90
minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4,
comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 77
minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.
Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati
vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle
RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1 comma 5 competono nella misura
di n. 47 minuti per dipendente.
4. Nel comparto scuola e sino all' entrata in
funzione delle RSU, i permessi di competenza delle organizzazioni sindacali
rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e c),
sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con le modalità del
comma 2. Con l'entrata in funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per dipendente
e - dopo l'applicazione del comma 5 - n. 36
5. Nel comparto scuola, al momento della
pratica attuazione dell'apposito accordo di modifica sulla definizione delle
aree di contrattazione, con il quale è stata istituita l' area della dirigenza
scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi
nella citata istituenda area.
6. I permessi di spettanza delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nella sede decentrata
tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.
ART. 4
Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei
permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali
con il presente contratto, concordano
di cumulare i permessi sindacali loro spettanti nel modo seguente:
a)
sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti
esclusi i ministeri pari a n. 337 distacchi
b) sino ad un massimo di 13 minuti per
dipendente in servizio per il comparto Ministeri, pari a n. 39 distacchi ,
accantonati in attesa dell'accordo dell'art. 2, comma 5.
c) ulteriori n. 10 minuti pari ad altri n.
107 distacchi per il solo comparto scuola.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 lettere a) e c) ammonta a n. 444 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 - pari , senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per un totale complessivo di n 2483 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nella tabella n. 9 sono indicati i distacchi cumulati che dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5
Permessi
per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Sono confermati i permessi per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali,
regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7
agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa,
2. Il contingente delle ore di permesso di
cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n.
419.162 ore, di cui n. 28.530 riservate alle confederazioni e n. 385.877 alle
organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente
accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 10 al n. 18. N.
4755 ore di permesso, destinate alle confederazioni sono accantonate in attesa
dell'esito di giudizi pendenti.
3. Il contingente destinato alle
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Ministeri ( ricompreso in
quello generale del comma 2) è pari a n. 37.600 ore di permesso, che saranno
ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 5.
4. Sono confermate le modalità di utilizzo
previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 6
Durata
e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il
biennio 2000 - 2001.
2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli
artt. 2, 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all'
accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il
primo biennio economico 2002 – 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione
2002 – 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l'entità dei permessi
cumulati dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei
periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai
precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di
stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun
biennio economico.
4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel
periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro
rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla
precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate
come rappresentative (tenuto conto per le confederazioni della nota alla
tabella 10) e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in
misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle
amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo
economico delle ore di permesso non spettanti.
5. Nel comparto scuola, in prima applicazione del presente contratto, il
termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7
agosto 1998 è spostato al 31 luglio 2000. Per il personale nei cui confronti
non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità
dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste
di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste
possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al
servizio scolastico.
6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di
cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse
saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purchè intervenuti
prima della stipulazione definitiva del presente contratto.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le
clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio
1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del
presente contratto.